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Condizioni generali di contratto

I. Offerta, conclusione del contratto, contenuto del contratto

Tutte le dichiarazioni di volontà che vincolano il venditore necessitano della conferma scritta da parte di quest'ultimo. Il venditore si riserva modifiche costruttive sull'oggetto della compravendita. Salvo diversamente concordato nel contratto di compravendita, le forniture e le prestazioni del venditore sono sostanzialmente da intendersi pronte per il collegamento alla rete elettrica. La consegna avviene a spese del venditore fino a destinazione. Per gli ordini di ricambi e accessori, i prezzi si intendono franco stabilimento, senza imballaggio. Dello scarico e del trasporto dell'oggetto della compravendita nei locali deve occuparsi l'acquirente. Tutte le operazioni necessarie collegate all'installazione, al collegamento e al funzionamento dell'oggetto devono essere predisposte dall'acquirente a sue spese, ad es. realizzazione di fondamenta portanti nonché la messa a disposizione di tutti i collegamenti di corrente, linee di alimentazione, olio/gas nonché camino per lo scarico di gas e vapori. Se nel contratto di compravendita è stato pattuito che il venditore deve eseguire la messa in funzione e un addestramento relativo all'oggetto della compravendita, questi lavori devono essere eseguiti immediatamente dopo il montaggio. L'acquirente deve fare in modo che i lavori di montaggio possano essere effettuati senza impedimenti. Tra le altre cose, devono essere garantite l'assenza di correnti d'aria e gelo e una sufficiente illuminazione. In caso di ritiro di impianti usati, questi devono essere staccati dalle linee di alimentazione e dalle utenze. Gli strumenti di sollevamento necessari (carrello elevatore, gru) devono essere disponibili in sito.

II. Prezzi e condizioni di pagamento

Il venditore si riserva il diritto di modificare i propri prezzi qualora, dopo la conclusione del contratto, si verifichino aumenti dei costi, in particolare per effetto della stipula di contratti collettivi o variazioni dei prezzi dei materiali. Su richiesta, tali aumenti vanno dimostrati all'acquirente. Tutti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA di legge in vigore. Il venditore non è tenuto all'accettazione di assegni o cambiali. Un'eventuale accettazione avviene solo a scopo di adempimento. Addetti al montaggio e rappresentanti non sono autorizzati all'incasso senza espressa istruzione del venditore. Se l'acquirente è costituito in mora (anche in caso di pagamenti parziali), il venditore può calcolare interessi al tasso bancario ordinario. In caso di mora o di mancato rispetto delle condizioni di pagamento concordate, il venditore può revocare le condizioni di pagamento e rifiutare l'ulteriore adempimento del contratto, senza fissazione di ulteriore termine. L'acquirente può far valere diritti di compensazione o la ritenzione dei pagamenti solo se i suoi crediti in contropartita sono stati accertati con sentenza passata in giudicato, incontestati o riconosciuti dal venditore. Se, per l'efficacia del contratto, è stata pattuita l'attivazione di un finanziamento da parte dell'acquirente, il venditore è autorizzato a un auto-finanziamento.

III. Condizioni di fornitura

Gli impianti pronti alla spedizione e alla consegna devono essere presi in consegna/accettati dall'acquirente entro 14 giorni dalla corrispondente comunicazione. Se la spedizione viene ritardata su richiesta dell'acquirente, a partire da 1 mese dalla comunicazione di pronto alla spedizione gli vengono conteggiati, per ciascun mese, i costi generati dallo stoccaggio, in ogni caso pari almeno allo 0,5% dell'importo della fattura. Dopo aver fissato un congruo termine, inutilmente decorso, il venditore è autorizzato a disporre altrimenti dell'oggetto della fornitura e a rifornire l'acquirente con un termine congruamente prorogato. Inoltre, il rispetto della data/del termine di consegna da parte del venditore presuppone l'adempimento degli obblighi contrattuali dell'acquirente. Il venditore è autorizzato a effettuare forniture parziali. Queste vanno pagate dall'acquirente. Le date/i termini di consegna sono vincolanti, salvo diversamente concordato nel contratto. Il termine di consegna inizia a decorrere dal completo chiarimento delle questioni tecniche e commerciali. Il venditore non risponde di forza maggiore. Ciò include in particolare interruzioni dell'attività aziendale, rottura di macchinari, distruzione o danneggiamento dell'oggetto della compravendita. In questi casi, il venditore può recedere in toto o in parte dal contratto senza che ciò possa dare adito a eventuali pretese risarcitorie da parte dell'acquirente. Se l'acquirente viola i propri obblighi contrattuali, in particolare non effettua un pagamento dovuto o lo effettua in maniera non conforme al contratto, il venditore può recedere dal contratto se ha fissato un congruo termine, inutilmente decorso, per il pagamento. La fissazione di un ulteriore termine non è necessaria se l'acquirente si rifiuta di pagare seriamente e definitivamente. Se il venditore recede giustificatamente dal contratto, l'acquirente deve rimborsare tutte le spese sostenute dal venditore. Il venditore ha la facoltà di compensare gli acconti versati dall'acquirente con propri crediti avanzati. Se l'acquirente,
una volta trascorso un congruo termine successivo, rifiuta il ritiro della merce o dichiara prima espressamente di non volerla ritirare, il venditore può recedere dal contratto ed esigere un risarcimento del danno per mancato adempimento nell'ammontare di un 20% forfettario del prezzo di acquisto concordato, per eventuali spese generate e per il mancato guadagno. Inoltre, al venditore viene fatta riserva della prova e della facoltà di far valere un danno maggiore e, all'acquirente, della prova e della facoltà di far valere un danno minore.

IV. Passaggio del rischio

Il passaggio del rischio all'acquirente avviene al più tardi con la spedizione dell'oggetto della compravendita, anche in caso di consegne parziali oppure se il venditore si è assunto anche altre prestazioni, come ad es. spedizione e installazione. Qualora la spedizione ritardi a seguito di circostanze imputabili all'acquirente, il passaggio del rischio all'acquirente avviene dal giorno della segnalazione di pronto alla spedizione. Il venditore non risponde di eventuali danni di trasporto.

V. Patto di riservato dominio

Il venditore si riserva la proprietà dell'oggetto della compravendita sino al pagamento integrale del prezzo di cui al contratto di compravendita. L'acquirente non può cedere a terzi la proprietà dell'oggetto della compravendita prima del pagamento integrale. In caso di mancata osservanza di questo divieto, i crediti nei confronti di acquirenti, creditori fiduciari e pignoratizi passano al venditore. L'acquirente cede al venditore sin da ora tutti i crediti nell'ammontare dell'importo finale della fattura (comprensivo di IVA) a lui derivanti dall'ulteriore cessione nei confronti dei propri acquirenti o terzi, indipendentemente dal fatto che il bene sia stato rivenduto con o senza ulteriore lavorazione. Per tutta la durata della riserva di proprietà, l'acquirente è tenuto a conservare l'oggetto della compravendita in condizioni perfette e a far eseguire le riparazioni necessarie. Egli deve assicurare l'oggetto della compravendita a proprie spese contro eventuali rischi. In caso di comportamento contrario al contratto da parte dell'acquirente, in particolare in caso di mora, il venditore è autorizzato a riprendersi l'oggetto, dopo sollecito, e l'acquirente è tenuto alla relativa restituzione. L'esercizio della riserva di proprietà nonché il pignoramento dell'oggetto della compravendita da parte del venditore non valgono come recesso dal contratto. Se, dopo la stipula del contratto, risulta che l'acquirente versa in condizioni economiche sfavorevoli, il venditore è autorizzato a esigere garanzie e a recedere dal contratto se la garanzia non viene presentata entro il termine fissato o non viene documentata.

VI. Vizi, garanzia e responsabilità

I diritti per vizi dell'acquirente presuppongono che questi ottemperi ai propri obblighi di ispezione e denuncia dei vizi di cui agli artt. 377 e segg. del Codice commerciale tedesco (HGB), in particolare che questi comunichi tempestivamente per iscritto al venditore i vizi accertati. Il termine di prescrizione per i diritti per vizi è disciplinato dalle norme di legge. Difettosi sono quei pezzi che, per la loro costruzione errata o esecuzione scadente, risultano inutilizzabili o considerevolmente compromessi nella loro utilizzabiità. Non si è in presenza di un difetto o vizio in particolare quando questo non è imputabile al venditore, ad es. quando non possono essere esclusi influssi esterni come condizioni di tiraggio, clima all'interno del laboratorio di panificazione, lievitazione dell'impasto, errori di comando, ecc.. Salvo così espressamente concordato per iscritto tra acquirente e venditore, le indicazioni del costruttore fornite dal venditore non giustificano un accordo o una promessa
di una determinata caratteristica come intesa nel diritto di garanzia. In presenza di un difetto o vizio del bene, il venditore è obbligato, a sua discrezione, all'adempimento successivo sotto forma di eliminazione del difetto o alla fornitura di un nuovo bene privo di difetti. Il termine di garanzia per la fornitura di un bene in sostituzione e per il sanamento del difetto è di 12 mesi; esso però decorre non prima dello scadere del termine di garanzia originario del bene. Dei costi diretti connessi al sanamento del difetto ovvero alla fornitura del bene in sostituzione, a condizione che i reclami risultino fondati, il venditore copre i costi del bene in sostituzione nonché gli esborsi necessari ai fini dell'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, tragitto, lavoro e materiale. I costi rimanenti sono a carico dell'acquirente. Nel caso in cui l'adempimento successivo non vada a buon fine, l'acquirente ha diritto, a sua discrezione, a esigere il recesso o una riduzione del prezzo. Le parti sostituite diventano di proprietà del venditore. Ulteriori pretese dell'acquirente, in particolare la pretesa di risarcimento dei danni non generati sull'oggetto stesso della fornitura, sono escluse, salvo che, 

a) si tratti di danni derivanti da lesione mortali, della persona o della salute, basati su una violazione dolosa o colposa di un obbligo da parte del venditore, di un suo legale rappresentante o sostituto;

b) si tratti di altri danni basati su una violazione dolosa di un obbligo o colpa grave da parte del venditore, di un suo legale rappresentante o sostituto.

In caso di violazione colposa di obblighi essenziali del contratto, il venditore risponde – tranne che nei casi di dolo o colpa grave del titolare o dei dirigenti – solo dei danni tipicamente e ragionevolmente prevedibili. Viene invalidata la responsabilità per le conseguenze derivanti da modifiche apportate o lavori di riparazione eseguiti in modo improprio da parte dell'acquirente o di terzi. Eventuali denunce di vizi non autorizzano l'acquirente a rifiutare il pagamento puntuale del prezzo concordato della compravendita. Qualora siano state promesse caratteristiche o rilasciate promesse di garanzia da parte del venditore, dette promesse essenziali non soddisfatte o garanzie essenziali non mantenute non autorizzano l'acquirente al recesso dal contratto né al risarcimento del danno. Per il resto rimangono valide le disposizioni della legge sulla responsabilità del prodotto. A integrazione si applicano le condizioni di garanzia MIWE e, per gli impianti di refrigerazione, le condizioni impianto MIWE Raffreddamento per panificazione.

VII. Disposizioni particolari per l'acquisto di beni usati

Gli impianti usati devono essere ritirati dall'acquirente a proprie spese dal luogo in cui si trovano. Si applica inoltre il punto III. A partire dalla comunicazione secondo cui la merce è pronta per il ritiro, il rischio passa all'acquirente. Merci usate, anche funzionanti, vengono vendute escludendo qualsivoglia garanzia. La responsabilità per vizi palesi e occulti è ugualmente esclusa come qualsiasi altro diritto di garanzia, in particolare l'obbligo di risarcimento del danno da vizio e del danno conseguente allo stesso, conformemente al punto VI. L'acquirente ha il diritto di ispezionare e verificare l'oggetto della compravendita prima della stipula del contratto. Su impianti MIWE usati e revisionati in fabbrica, il venditore concede una garanzia di 6 mesi. A questi si applicano altresì, a titolo integrativo, le norme in materia di garanzia di cui al punto VI. e le condizioni di garanzia MIWE.

VIII. Permessi e autorizzazioni

Permessi edili e altre autorizzazioni necessarie per legge (anche private) devono essere ottenute direttamente dal committente. Se l'acquirente chiede la consegna degli impianti/esprime il consenso alla consegna e all'inizio del montaggio, il venditore può presumere che l'acquirente abbia ottenuto tutti i permessi necessari e abbia provveduto a tutti i requisiti di fornitura e montaggio.

IX. Luogo di adempimento, foro competente e altre disposizioni

Luogo di adempimento per la fornitura e il pagamento è la sede del venditore. Se l'acquirente è un commerciante, la sede del venditore è foro competente esclusivo; il venditore è tuttavia autorizzato a citare l'acquirente in giudizio anche presso il tribunale di propria giurisdizione. La legge applicabile è esclusivamente quella della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale. L'acquirente concede al venditore il diritto, prima, durante o dopo l'installazione o la fornitura, di effettuare o far effettuare riprese video o fotografiche degli impianti realizzati dal venditore allo scopo di utilizzarle per fini pubblicitari.

IX. L'invalidità totale o parziale di clausole delle presenti condizioni generali di contratto non comprometterà la validità delle stesse nella loro interezza.

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