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Service CGC
Condizioni generali di contratto - Service MIWE

Per il rapporto contrattuale tra Committente e MIWE Michael Wenz GmbH - di seguito citato come Imprenditore - valgono esclusivamente le condizioni in oggetto, salvo altri accordi scritti. Ciò vale anche se nella richiesta o nella lettera di conferma del Committente sono riportate le sue condizioni. Le diverse condizioni generali del Committente non sono riconosciute, anche senza obiezione esplicita.

I. Stipula del contratto

(1) L'offerta dell'Imprenditore non deve essere intesa come una richiesta ai sensi del § 145 CGC,
bensì come un invito al Committente a presentare una domanda per la stipula di un contratto. (2) I documenti che fanno parte della gara d'appalto, come illustrazioni, disegni, ecc., sono da considerarsi solo approssimativamente accurati in termini di dimensioni e peso, a meno che l'accuratezza delle dimensioni e del peso non sia stata espressamente confermata per iscritto dall'Imprenditore. (3) Il contratto viene concluso solo dopo l'accettazione dell'ordine da parte dell'Imprenditore. (4) Le proprietà del lavoro da eseguire da parte dell'Imprenditore sono considerate garantite solo nella misura in cui l'Imprenditore ha espressamente dichiarato tale garanzia per iscritto. (5) Un accordo supplementare separato deve essere concluso prima dell'esecuzione per i servizi che non sono inclusi nell'ordine o che si discostano dalla descrizione del servizio. Qualora non si riesca a stipulare tale accordo supplementare, l'Imprenditore non è tenuto a eseguire le prestazioni aggiuntive o modificate.

II. Prezzi

(1) Il prezzo si ritiene definito in modo vincolante solo a seguito di accettazione del contratto da parte dell'Imprenditore e a condizione che i dati, su cui si basa tale accettazione, rimangano invariati. I prezzi dell'Imprenditore sono in EURO più l'imposta legale sul valore aggiunto applicabile. (2) Tutti i prezzi sono validi con possibilità di trasporto e scarico senza ostacoli. Costi supplementari vengono fatturati separatamente in caso di restrizioni al momento del trasporto, in presenza di possibilità ridotte di scarico o di limitazioni temporali alla circolazione.

III. Obbligo di cooperazione del Committente

I documenti necessari alla realizzazione (in particolare i progetti) devono essere consegnati all'Imprenditore dal Committente gratuitamente e in tempo utile, ovvero al più tardi quattro settimane prima dell'inizio dei lavori. La consegna non puntuale implica un rinvio dell'inizio dei lavori e, di conseguenza, dei termini previsti ad essi correlati.

IV. Termine di lavorazione

(1) I termini sono vincolanti solo se sono stati confermati per iscritto dall'Imprenditore al Committente. (2) In caso di superamento dei termini di lavorazione, imputabile all'Imprenditore, il Committente deve concedere una proroga commisurata. Alla scadenza della proroga il Committente ha diritto alla revoca, solo se nell'ambito della definizione di tale dilazione ha dichiarato che il contratto venisse rescisso in caso di decorso infruttuoso della proroga. La condizione di cui sopra non incide sulla superfluità della definizione della scadenza ai sensi del § 323 comma 2 delle CGC. (3) Cause di forza maggiore, interruzioni del lavoro e circostanze analoghe imprevedibili e non imputabili all'Imprenditore esonerano quest'ultimo dall'osservanza dei termini di ultimazione per la durata dell'interruzione del lavoro. I termini di realizzazione vengono prorogati conformemente alle circostanze. Inoltre, il Committente in linea di massima non è autorizzato a rescindere o a disdire il contratto, a meno che non si pretenda un mantenimento in essere del contratto fino all'eliminazione
delle circostanze di disturbo.

V. Collaudo

Il collaudo va effettuato al massimo entro 12 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'Imprenditore dell'adempimento delle prestazioni previste dal contratto. Il risultato va verbalizzato. Se il Committente tralascia di concordare con l'Imprenditore e di rispettare un termine di collaudo entro i suddetti 12 giorni lavorativi, l'Imprenditore ha il diritto, ai sensi del § 640 comma 1 capoverso 3 delle CGC, di fissare un termine adeguato per la dichiarazione di collaudo, trascorso il quale in maniera infruttuosa il collaudo si ritiene effettuato.

VI. Garanzia

(1) Il Committente deve segnalare per iscritto all'Imprenditore eventuali difetti evidenti entro due settimane dal collaudo. Se eventuali difetti evidenti non sono segnalati in tempo utile o nella forma richiesta, decade la relativa garanzia. (2) Sono esclusi dalla garanzia difetti insignificanti che non incidono in modo sostanziale sul valore, sull'idoneità o sulla possibilità di utilizzo dell'opera. Dimensioni, prove, campioni e prospetti sono sempre da ritenersi approssimativi. Le indicazioni su qualità e altre caratteristiche del materiale non sono vincolanti. (3) I diritti di garanzia decadono dopo un anno. Il termine di garanzia decorre dal collaudo. (4) I diritti del Committente su eventuali mancanze sono limitati al completamento in un secondo momento. Se il completamento successivo non va a buon fine, il Committente ha diritto a una riduzione oppure può recedere dal contratto. Il completamento successivo si intende non andato a buon fine in conformità al § 440 capoverso 2 delle CGC, se anche il secondo tentativo di aggiustamento fallisce. Se l'Imprenditore rifiuta seriamente e in modo definitivo il completamento successivo richiesto per legge, ovvero se lascia trascorrere i termini fissati a buon diritto per l'aggiustamento, si ha una situazione analoga al mancato buon fine. (5) L'Imprenditore ha il diritto di eseguire il completamento successivo a sua scelta. Se il completamento successivo fallisce, l'Imprenditore è autorizzato a
ripeterlo. (6) Se il Committente o una terza persona apporta modifiche all'opera o esegue interventi in modo inappropriato e senza previa autorizzazione dell'Imprenditore, decade la garanzia sulle possibili conseguenze.

VII. Responsabilità

(1) In caso di morte, lesioni fisiche o violazioni della salute imputabili a inottemperanze colpose dell'Imprenditore o a inottemperanze dolose o colpose di un rappresentante legale o di assistenti dell'Imprenditore, quest'ultimo ne risponde in base alle disposizioni di legge. (2) Per danni particolari vale quanto segue: a) Per danni imputabili a colpa grave dell'Imprenditore oppure a dolo o colpa grave di un rappresentante legale o di assistenti dell'Imprenditore, quest'ultimo ne risponde in base alle disposizioni di legge. b) Per danni imputabili a violazioni dei diritti contrattuali essenziali per colpa lieve dell'Imprenditore ovvero di un rappresentante legale o di assistenti dell'Imprenditore, la responsabilità di quest'ultimo è limitata ai danni specifici, prevedibili alla stipula del contratto. c) Per danni imputabili alla violazione di obblighi accessori o di obblighi non sostanziali per colpa lieve dell'Imprenditore ovvero di un rappresentante legale o di assistenti dell'Imprenditore, si esclude la responsabilità di quest'ultimo. d) Sono esclusi anche diritti di risarcimento danni per ritardo imputabile a semplice negligenza. (3) Per il resto rimangono valide le disposizioni della legge sulla responsabilità del prodotto.

VIII. Diritto di revoca dell'Imprenditore

(1) L'Imprenditore ha diritto di revoca del contratto, se il Committente tralascia un'azione di sua competenza, non permettendo pertanto all'Imprenditore di eseguire la propria prestazione (ritardo di accettazione ai sensi dei §§ 293 ss. delle CGC), o se il Committente non ottempera un pagamento in scadenza o cade in mora. (2) La revoca è ammessa solo se l'Imprenditore ha fissato al Committente una proroga adeguata per l'adempimento contrattuale, la quale proroga non viene rispettata, e se ha dichiarato che recede dal contratto in caso di decorso infruttuoso della proroga. (3) In caso di revoca legittima da parte dell'Imprenditore, il Committente deve collaudare le prestazioni fornite conformemente al contratto fino al momento della revoca, le quali vanno conteggiate in base ai prezzi previsti dal contratto. Inoltre l'Imprenditore ha diritto a un indennizzo adeguato ai sensi del § 642 delle CGC, considerando adeguato, senza prova, il 10% (IVA esclusa) del risarcimento pattuito spettante sulla parte di prestazione non ancora eseguita. Al Committente è permesso comprovare che non si sono verificati danni o che si tratta di danni di entità pressoché irrilevante. Allo stesso modo è riservata all'Imprenditore la possibilità di far valere un danno oggettivamente maggiore. (4) Inoltre rimangono inviolati eventuali ulteriori diritti dell'Imprenditore.

IX. Revoca legittima e annullamento del contratto di comune accordo

(1) In caso di revoca legittima ai sensi del § 649 delle CGC da parte del Committente e in caso di annullamento del contratto di comune accordo, il Committente deve collaudare le prestazioni fornite conformemente al contratto fino al momento della revoca o dell'annullamento. L'Imprenditore mantiene il diritto al risarcimento pattuito per contratto, anche per le prestazioni non più elargite a causa della conclusione anticipata del contratto. Deve comunque tenere conto delle spese risparmiate in funzione della risoluzione del contratto. (2) Inoltre, dal diritto di risarcimento dell'Imprenditore occorre detrarre il guadagno derivante dall'impiego altrove della forza lavoro o il mancato guadagno intenzionale.

X. Costi per spese inutili

Il Committente deve risarcire all'Imprenditore le spese aggiuntive risultanti dalla mancata osservanza, per responsabilità del Committente, di una scadenza concordata o da un difetto contestato che non poteva essere accertato rispettando le regole della tecnica. (1) In caso di revoca legittima ai sensi del § 649 delld CGC da parte del Committente e in caso di annullamento del contratto di comune accordo, il Committente deve collaudare le prestazioni fornite conformemente al contratto fino al momento della revoca o dell'annullamento. L'Imprenditore mantiene il diritto al risarcimento pattuito per contratto, anche per le prestazioni non più elargite a causa della conclusione anticipata del contratto. Deve comunque tenere conto delle spese risparmiate in funzione della risoluzione del contratto. (2) Inoltre, dal diritto di risarcimento dell'Imprenditore occorre detrarre il guadagno derivante dall'impiego altrove della forza lavoro o il mancato guadagno intenzionale.

XI. Condizioni di pagamento

(1) Gli acconti vanno accordati, su richiesta, a intervalli possibilmente ridotti e per l'ammontare del valore delle prestazioni comprovate di volta in volta e conformi al contratto, incluso l'importo dell'imposta derivante. Le prestazioni vanno comprovate da una redazione scritta esaminabile che deve consentirne una valutazione rapida e sicura. Con prestazioni qui si intendono sia i componenti realizzati e apprestati in proprio per la prestazione richiesta, sia i materiali e i componenti consegnati al cantiere, se la loro proprietà è trasmessa al Committente per sua volontà o gliene viene data garanzia. (2) In alternativa, gli acconti possono essere concordati singolarmente a scadenze fisse. (3) Le fatture dell'Imprenditore si ritengono accettate se non vengono contestate entro 12 giorni lavorativi dal loro ricevimento, purché il Committente non sia il fruitore. (4) Se non concordato diversamente, tutte le fatture dell'Imprenditore sono a scadenza immediata e senza deduzioni. La detrazione di uno sconto richiede un accordo scritto separato. (5) Se il Committente è in ritardo con il pagamento, l'Imprenditore è libero di interrompere i lavori fino a pagamento avvvenuto. (6) I pagamenti in arrivo estinguono, salvo diversa disposizione del Committente, i costi, poi gli interessi e infine il credito principale, in caso di più crediti, a partire dal più datato. (7) La compensazione del Committente è ammessa solo a fronte di controrichieste incontestate o accertate come definitive. (8) Non è ammessa la trattenuta di importi fatturati in scadenza e incontestati per eventuali diritti di rivalsa contestati del Committente.

XII. Diritti d'autore

L'Imprenditore detiene tutti i diritti d'autore sui progetti e sulle prestazioni d'opera da lui eseguite. Tali diritti non possono essere resi accessibili a terzi senza approvazione dell'Imprenditore o essere utilizzati abusivamente in altro modo. Se il contratto non viene accordato o termina anticipatamente, i documenti redatti apposta per il cliente devono essere restituiti tempestivamente all'Imprenditore senza richiesta e, in ogni caso, dietro sollecitazione. Al pagamento completo del prezzo pattuito da contratto si trasferiscono al Committente i diritti di utilizzo esclusivo per un tempo illimitato sui pezzi cedutigli, ma esclusivamente per lo scopo previsto dal contratto. Al Committente non è permesso eseguire riproduzioni e copie dei progetti o dei pezzi realizzati.

XIII. Foro competente

(1) Per gli affari commerciali viene fissato come foro esclusivo Würzburg.

XIV. Disposizioni finali

(1) Non sono stati presi accordi accessori verbali. Variazioni e integrazioni del contratto richiedono la forma scritta. Una variazione del requisito della forma scritta necessita a sua volta di forma scritta. (2)Se alcune singole condizioni sono o diventano inefficaci, ciò non incide sull'efficacia delle altre condizioni. (3) A sostituzione di una condizione inefficace, le parti concordano in questo caso una condizione efficace che
corrisponde o si avvicina il più possibile al significato e allo scopo della condizione inefficace, in particolare alle intenzioni delle parti per quanto riguarda l'aspetto economico. (4) Se il contratto stipulato tra le parti risulta lacunoso, ciò non incide comunque sulla sua efficacia. In caso di lacune, le parti concordano un'integrazione del contratto che corrisponde a ciò che sarebbe stato pattuito in base al significato e allo scopo del contratto stesso
, se le parti avessero considerato la questione fin dal principio, al momento della stipula.

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